Non può parlarsi di condanna nossale e non sono nossali tutte le azioni accordate alla vittima, qualora il danno sia stato causato da un animale. Solo il diritto giustinianeo ha operato una generale assimilazione tra i delitti
commessi dai sottoposti e i danni causati dagli animali ma ciò sul fondamento di concetti, funzioni e modelli assolutamente differenti rispetto al loro contesto originario, a partire da quello decemvirale. L’actio de pauperie ed i mezzi che ne richiamano la disciplina, si fondano sul dominium che il padrone del quadrupede vanta sullo stesso; l’actio noxalis, invece, nasce da un delitto e mantiene il carattere di una vindicatio sul colpevole. Un’equiparazione tra le sanzioni previste è solamente esteriore, operata dai compilatori sulla base di un diverso significato della noxa (ormai solo ‘corpus quod nocuit’) riferibile indifferentemente sia all’atto illecito del sottoposto che al danno dell’animale. Il principio noxa caput sequitur, affermato dalle fonti per rivolgere la condanna contro chiunque si trovi nella titolarità dell’animale danneggiatore, trova la sua giustificazione nella titolarità
della proprietà del dominus sul suo animale e non quindi come, per il sottoposto, nel vincolo potestativo che lo lega al nucleo familiare. D’altra parte la dottrina che ha voluto sostenere una tale identificazione, è stata costretta a
riferirla in termini di «sostanziale assimilazione», «rilevanti» o «significative affinità», «non integrale identità», «procedimento analogo». In verità l’Autore per l’actio de pauperie e per i mezzi che ne calcano l’ambito di applicazione non può che parlare di condanne di «falsa nossalità». Forse solo per quella che
Fernand De Visscher definisce una “politica di compensazione”, volta ad evi tare l’esercizio delle vendette collettive, gli istituti hanno trovato un retaggio comune nella repressione più antica delle reazioni di gruppo. Ma a prescindere
dal fatto che già nelle XII Tavole si è evoluto un concetto ben definito di responsabilità individuale in forza del dominium e/o della potestas che lega il pater-dominus all’autore del danneggiamento, e ciò in modo differente rispetto
a quello che lo vincola per la pauperies, è evidente nella struttura degli istituti,
come una tale prospettiva sia passata al vaglio dei mores, ed in seguito
a quello dell’elaborazione giurisprudenziale, in modo assolutamente differente.